Statuto
Testo approvato dall'assemblea dei soci il 15.12.1998
Art. 1 – Preambolo
1. Il giorno 3 ottobre 1997 si è costituita nella città
di Arezzo, dove ha sede legale in via Cavour 103, l'associazione
denominata "Società Storica Aretina".
Art. 2 - Scopi sociali
1. L'associazione ha carattere culturale, non ha scopo di lucro e si
propone di favorire l'approfondimento, lo studio e la diffusione delle
conoscenze storiche relative al territorio aretino, in sé e
nelle loro connessioni con la storia più ampia.
In particolare, la società storica:
a) promuove iniziative culturali (congressi, convegni, conferenze,
dibattiti, corsi di formazione e di aggiornamento, scambi di
comunicazioni, ecc.) atte al conseguimento delle sue
finalità, con riferimento privilegiato per il mondo della scuola, collaborando -
ove possibile - con le istituzioni e i sodalizi che perseguono
finalità simili, oltre che con gli enti locali;
b) opera affinché siano realizzate, da parte degli organismi
detentori di fonti storiche, le condizioni necessarie a garantire a
tutti gli studiosi interessati l'effettivo e pieno esercizio del
diritto di consultazione, con i soli limiti previsti dalla normativa
vigente;
c) valorizza le fonti storiche esistenti (di qualsiasi natura siano),
si adopera anche presso le competenti istituzioni affinché
le fonti stesse non vadano perdute o si deteriorino, favorisce la
compilazione di inventari, guide, bibliografie ed altri strumenti di
corredo;
d) propizia, nell'ambito della più vasta libertà
di ricerca e di interpretazione e con l'intento di valorizzare l'opera dei
giovani, la pubblicazione di studi, di saggi e di ricerche, oltre che
di fonti, riguardanti la storia aretina ed aventi valore scientifico;
e) pubblica un bollettino contenente informazioni sulle
attività e sulle iniziative prese e su quelle di istituzioni affini, corredato
di schede bibliografiche, recensioni e notizie attinenti alla storia
aretina;
f) svolge ogni altra attività capace di favorire il
progresso
degli studi storici e della cultura ed il raggiungimento dei fini
perseguiti dall'associazione.
Art. 3 - Corpo sociale
1. Il corpo sociale si suddivide in:
- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci onorari;
- soci sostenitori.
Ciascun associato ha diritto a partecipare, effettivamente, alla vita
dell'associazione. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del
presente statuto e di eventuali regolamenti, secondo le deliberazioni
degli organi preposti.
2. L'elenco dei soci è pubblico. I libri amministrativi e
contabili dell'associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata
richiesta per iscritto; eventuali copie del bilancio e dei documenti
amministrativi sono fatte a spese del richiedente.
3. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non
può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo
restando in
ogni caso il diritto di recesso.
4. I soci si impegnano a fornire le notizie richieste dagli organi
sociali, fatte salve le imprescindibili esigenze di riservatezza, ed
acconsentono a che tali notizie vengano utilizzate dall'associazione
per il perseguimento dei fini istituzionali.
5. Sono fondatori i soci che hanno partecipato alla costituzione
dell'associazione e del fondo di dotazione originario.
6. Sono soci ordinari coloro che hanno raggiunto la maggiore
età, che ne condividono le finalità e ne
accettano lo
statuto. Le ammissioni a socio avvengono su domanda scritta
dell'interessato avallata da due soci; sull'accoglimento della domanda
decide il consiglio direttivo, con successiva ratifica dell'assemblea
nella sua prima adunanza.
7. Possono essere nominati soci onorari, per decisione dell'assemblea,
su proposta motivata e scritta del consiglio direttivo o di almeno un
decimo dei soci, studiosi che si siano segnalati negli studi storici o
persone che si siano rese benemerite verso l'associazione. I soci
onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa.
8. E' facoltà dell'assemblea dei soci nominare, su proposta
motivata e scritta del consiglio direttivo, un presidente onorario fra
personalità particolarmente distintesi negli studi storici.
9. Sono soci sostenitori, se accettati dal consiglio direttivo:
a) gli enti e le istituzioni che versano un contributo annuo pari ad
almeno venti volte la quota annuale e che partecipano alla vita sociale
mediante un loro rappresentante specificamente designato;
b) le persone fisiche che versano un contributo annuo pari ad almeno
dieci volte la quota annuale.
10. La quota associativa è fissata annualmente
dall'assemblea
dei soci al momento dell'approvazione del bilancio preventivo, su
proposta del consiglio direttivo; il versamento della stessa deve
avvenire entro il 31 marzo di ogni anno; per i nuovi soci tale termine
è fissato al novantesimo giorno dalla loro ammissione. Gli
studenti non occupati, i giovani in cerca di prima occupazione, i
disoccupati e quanti si trovano in disagiate condizioni economiche
hanno diritto ad una riduzione del 50 per cento, presentando apposita
dichiarazione; a decidere sull'ammissibilità della
contribuzione
ridotta è competente il consiglio direttivo. La quota
sociale
non è trasmissibile (ad eccezione dei trasferimenti a causa
di
morte), non è rimborsabile, né soggetta a
rivalutazione.
11. I soci morosi si intendono sospesi dall'associazione fino a quando
non abbiano versato la quota ed è loro precluso l'esercizio
di
ogni diritto, potere o facoltà inerente alla qualifica di
socio.
12. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e
la modificazione dello statuto e di eventuali regolamenti, per la
nomina degli organi dell'associazione e per qualsiasi altra decisione
di pertinenza dell'assemblea. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, a
prescindere dal valore della quota versata.
13. I soci cessano di far parte dell'associazione per:
- decesso;
- dimissioni volontarie, con effetto dalla presa d'atto del consiglio
direttivo;
- morosità dovuta al mancato pagamento della quota
associativa,
non sanato entro il 31 marzo dell'anno successivo all'insorgenza della
morosità;
- esclusione.
14. Si può dar corso all'esclusione di un socio ove questi,
con
la sua condotta, abbia posto in essere una grave violazione degli
obblighi del presente statuto oppure si sia posto in contrasto con gli
scopi e le finalità dell'associazione oppure abbia arrecato
pregiudizio al patrimonio della stessa, tenuto conto
dell'intenzionalità della condotta e/o della
recidività
in condotte già ammonite o diffidate. L'esclusione del socio
è deliberata dall'assemblea, su proposta motivata del
consiglio
direttivo.
Art. 4 - Aree disciplinari e
sezioni territoriali
1. L'associazione può articolarsi sia in aree disciplinari,
per
deliberazione del consiglio direttivo, sia in sezioni territoriali
dipendenti, per decisione dell'assemblea. Il funzionamento tanto delle
une quanto delle altre deve essere regolato all'atto della loro
istituzione.
Art. 5 - Organi
dell'associazione
1. Sono organi dell'associazione:
a) l'assemblea dei soci,
b) il consiglio direttivo,
c) il presidente del consiglio direttivo,
d) il vicepresidente del consiglio direttivo,
e) il segretario del consiglio direttivo,
f) il bibliotecario,
g) il tesoriere,
h) il collegio dei sindaci revisori,
i) il collegio dei probiviri.
2. Le votazioni per l'elezione alle cariche sociali, che hanno durata
triennale, avvengono a scrutinio segreto; in caso di sostituzione per
qualsiasi motivo, la carica ha durata sino alla fine del triennio in
corso.
3. Tutte le cariche sociali (ivi comprese le funzioni dei membri del
consiglio direttivo) sono completamente gratuite, incompatibili l'una
con l'altra e rinnovabili. Potranno essere rimborsate soltanto le spese
inerenti all'espletamento dell'incarico. Non è ammessa
delega di
funzioni, se non quella prevista al punto 8 dell'art. 6.
4. Gli organi sociali favoriscono la collaborazione fra i soci per il
perseguimento delle finalità istituzionali.
Art. 6 - Assemblea dei soci
1. L'assemblea è costituita da tutti i soci (fondatori,
ordinari, onorari e sostenitori) ed è l'organo sovrano
dell'associazione, della quale fissa le direttive generali di
attività e sviluppo. Hanno diritto di partecipare
all'assemblea
tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.
2. Prima della fine di ogni triennio, l'assemblea istituisce un seggio
elettorale, composto da sei soci (tre effettivi, di cui uno con
funzione di presidente, e tre supplenti) ed incaricato di espletare gli
adempimenti tecnici per tutte le votazioni per le cariche sociali del
successivo triennio, garantendo la regolarità e la
segretezza
delle operazioni di voto. I componenti del seggio elettorale non
possono svolgere la funzione di scrutatore nelle elezioni in cui sono
candidati. Dopo l'espletamento delle procedure elettorali, l'assemblea
ne ratifica i risultati e nomina gli eletti alle cariche.
3. L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno: entro il 31
dicembre per votare il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e
l'allegata relazione del consiglio direttivo; entro il 30 giugno per
votare il rendiconto finanziario dell'esercizio precedente e la
relazione del collegio dei revisori dei conti, nonché per
dare
indicazioni sulle linee programmatiche della futura
attività.
L'assemblea discute e delibera relativamente ad ogni altro argomento ad
essa demandato dallo statuto.
4. L'assemblea è convocata dal presidente mediante lettera
circolare, spedita almeno quindici giorni prima della data stabilita
per la riunione, con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo,
della data e dell'ora. Oltre agli adempimenti d'obbligo, l'ordine del
giorno comprende gli argomenti proposti dal presidente o dal consiglio
o da un decimo dei soci.
5. In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente
costituita
se è presente o rappresentata la metà
più uno dei
soci e, in seconda convocazione, almeno mezz'ora dopo la prima, con
qualsiasi numero di soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza dei soci votanti (presenti o rappresentati);
il voto è espresso per alzata di mano, salvo diversa
decisione.
6. All'inizio di ogni seduta l'assemblea nomina al suo interno un
presidente ed un segretario verbalizzante. Le deliberazioni
dell'assemblea prese in conformità dello statuto obbligano
tutti
i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti. Le deliberazioni
relative ad elezioni dovranno essere verbalizzate indicando il numero
dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche ed i voti
ottenuti dai soci. I verbali dovranno essere a disposizione dei soci.
7. Se ne fa richiesta scritta almeno un decimo dei soci o la
maggioranza del consiglio direttivo, il presidente è tenuto
a
convocare, entro trenta giorni dalla data della richiesta stessa,
un'assemblea straordinaria per trattare l'ordine del giorno proposto
dai firmatari del documento. Le assemblee straordinarie si svolgono con
le stesse procedure di quelle ordinarie.
8. Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da
altro
socio munito di regolare delega scritta, purché non
consigliere
o sindaco revisore. I soci partecipanti alle sedute non possono
ricevere più di tre deleghe; nel caso di violazione di tale
limitazione, saranno considerati nulli tutti i voti espressi per delega
dal medesimo socio rappresentante.
Art. 7 - Consiglio direttivo
1. Il consiglio è composto da nove soci eletti
dall'assemblea. A
questo fine, per formare la lista dei candidati, il seggio elettorale
raccoglie i nomi di coloro che accettano la candidatura, formandone un
elenco in ordine alfabetico. Nella votazione per l'elezione del
consiglio ciascun socio ha diritto di esprimere fino ad un massimo di
cinque preferenze; ai soci deve comunque essere data la
possibilità di esprimere il loro voto per corrispondenza.
Sono
dichiarati eletti, nell'ordine, i nove candidati che hanno riportato il
maggior numero di preferenze. In caso di parità, risulta
eletto
il socio con la maggiore anzianità associativa; in caso di
ulteriore parità si procede mediante sorteggio.
2. Il consiglio ha il compito di predisporre gli atti da sottoporre
all'assemblea dei soci, di dare esecuzione ai deliberati dell'assemblea
dei soci, si pronuncia su tutti gli affari dell'associazione che non
sono di pertinenza dell'assemblea, definisce il programma di
attività ed i bilanci preventivo e consuntivo da presentare
all'assemblea, coordina le iniziative dell'associazione e sovraintende
alle sue attività, affianca il presidente nello svolgimento
delle sue funzioni, nomina eventuali consulenti, comitati o commissioni
con compiti specifici e temporanei. Può nominare un apposito
comitato per la redazione del bollettino dell'associazione. Nei casi di
violazione di lieve entità degli obblighi posti dal presente
statuto (ivi compresi tutti i comportamenti del socio tali da non
poterne determinare l'esclusione), il consiglio direttivo
può
direttamente adottare i provvedimenti disciplinari dell'ammonimento
scritto e della diffida, anche congiuntamente. Il consiglio svolge
infine tutte le attività ad esso demandate dallo statuto e
quelle che non siano riservate in modo tassativo all'assemblea.
3. Per la migliore attuazione delle attività sociali e la
specificazione delle norme statutarie il consiglio può
predisporre un regolamento da sottoporre all'approvazione
dell'assemblea.
4. All'inizio del suo mandato, il consiglio procede all'elezione del
presidente, del bibliotecario e del tesoriere.
5. Il consiglio si riunisce almeno due volte all'anno per la
predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo ed ogni volta che
le esigenze dell'associazione lo richiedano, per decisione del
presidente oppure su richiesta motivata della maggioranza dei suoi
componenti oppure su richiesta motivata di almeno un quindicesimo dei
soci. La convocazione del consiglio avviene mediante comunicazione del
presidente almeno dieci giorni prima della riunione, contenente
l'indicazione di data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione.
In casi eccezionali e di particolare urgenza, la convocazione
può avvenire per via telefonica. Per la validità
delle
sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei
componenti.
6. Le deliberazioni, che sono immediatamente esecutive, sono prese a
maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto
del
presidente.
7. Il componente del consiglio che sia assente, senza un giustificato
motivo, a tre consecutive sedute viene dichiarato decaduto e sostituito
dal primo dei non eletti. Analogo criterio viene seguito in caso di
dimissioni, di impedimento permanente o di decesso.
Art. 8 - Presidente
1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca
e presiede le riunioni del consiglio direttivo, cura che ne vengano
eseguite le decisioni, firma gli atti d'ufficio. D'intesa con il
consiglio, il presidente predispone ed aggiorna il programma di
attività, secondo le linee indicate dall'assemblea.
2. Si occupa dell'immagine esterna dell'associazione e cura
l'informazione dell'opinione pubblica, anche tramite persona di sua
fiducia.
3. Svolge inoltre tutte le altre attività ad esso demandate
dallo statuto.
Art. 9 - Vicepresidente
1. Il presidente nomina fra i consiglieri un vicepresidente che lo
coadiuva e lo sostituisce, anche nella rappresentanza legale
dell'associazione, in caso di assenza o impedimento.
2. Previa autorizzazione del consiglio direttivo, il presidente
può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, in via
transitoria o permanente, al vicepresidente o ad un membro del
consiglio direttivo.
Art. 10 - Segretario
1. Il presidente nomina fra i soci un segretario, che - se non facente
parte del consiglio direttivo - partecipa alle sedute con voto
meramente consultivo. Le funzioni di segreteria possono essere devolute
dal presidente anche ad altri soci o essere espletate, con il
beneplacito del consiglio, da uno dei consiglieri privi di cariche
sociali.
2. Il segretario compila i verbali delle riunioni del consiglio,
attende alla corrispondenza ed all'archivio, coadiuva il presidente
nella gestione della vita associativa e nell'organizzazione delle
iniziative culturali.
Art. 11 - Bibliotecario
1. Il bibliotecario svolge funzioni di consulenza, informazione e
orientamento bibliografico.
2. Il bibliotecario inoltre, direttamente o per il tramite di soci
coadiutori, provvede all'acquisizione di libri, riviste e giornali;
è il depositario di tutto il materiale bibliografico di
proprietà dell'associazione; cura la diffusione di quanto
viene
pubblicato dalla società storica.
Art. 12 - Tesoriere
1. Il tesoriere predispone i bilanci preventivo e consuntivo
dell'associazione, che sono pubblici; provvede alla riscossione delle
quote sociali e di ogni altro provento attivo dell'associazione,
nonché ai pagamenti di concerto con il presidente; firma gli
atti contabili dell'associazione che, se di ordinaria amministrazione,
hanno efficacia anche senza la firma del presidente; è il
depositario della cassa; tiene il registro delle entrate e delle uscite
ed ogni altro registro contabile; si occupa dell'inventariazione dei
beni facenti parte del patrimonio sociale, con il supporto, per il
patrimonio librario, del bibliotecario.
2. Il tesoriere tiene inoltre aggiornato l'elenco dei soci.
3. Le spese vengono effettuate dal tesoriere, previa deliberazione del
consiglio direttivo, e devono essere documentate da regolari quietanze.
Gli impegni di spesa devono esser presi tenendo conto delle
disponibilità sia di bilancio che di cassa. Il bilancio
consuntivo non può comunque presentare alla chiusura un
disavanzo.
4. L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1 gennaio e
termina il 31 dicembre.
Art. 13 - Collegio dei
revisori dei conti
1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato
dall'assemblea
dei soci, secondo le modalità stabilite dal seggio
elettorale;
è composto da tre membri effettivi (uno con funzione di
presidente) e due supplenti.
2. Il collegio verifica la regolarità dei bilanci e della
contabilità dell'associazione, riferendone all'assemblea.
Art. 14 - Collegio dei
probiviri
1. Il collegio dei probiviri è nominato dall'assemblea dei
soci,
secondo le modalità stabilite dal seggio elettorale. E'
composto
da tre membri effettivi (uno con funzione di presidente) e due
supplenti.
2. Tutte le controversie relative al rapporto associativo insorte fra i
soci o fra essi e l'associazione ed i suoi organi o fra gli organi
stessi potranno essere deferite al collegio dei probiviri, per libera
scelta degli interessati e previa loro richiesta scritta, contenente
anche l'accettazione o conferma della nomina dei membri componenti il
collegio dei probiviri. Il collegio giudicherà ex bono et
aequo,
in via irrituale e senza formalità di procedura.
3. Tutti i provvedimenti emessi dal collegio dei probiviri hanno
efficacia esclusivamente endosocietaria, essendo garantita la
possibilità di ricorrere sempre e comunque
all'autorità
giudiziaria ordinaria.
4. I soci esclusi potranno ricorrere per iscritto al collegio dei
probiviri avverso la delibera di esclusione, entro trenta giorni dalla
pronuncia della stessa. Anche in tal caso resta ferma per il socio
escluso la possibilità di adire l'autorità
giudiziaria
ordinaria avverso il provvedimento di conferma dell'esclusione adottato
dal collegio dei probiviri.
5. Il collegio può essere chiamato, dall'assemblea dei soci,
dal
consiglio direttivo o dal presidente, ad interpretare norme controverse
del presente statuto.
Art. 15 - Patrimonio ed
entrate dell'associazione
1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
- beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi
titolo, elargizioni, contributi, lasciti e donazioni da parte di enti
pubblici e privati o persone fisiche, a meno che non vengano rifiutati
dal consiglio;
- avanzi netti di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è
costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori.
3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle
seguenti entrate:
- versamenti effettuati dai fondatori al momento della costituzione;
- quote annuali pagate dai soci fondatori, ordinari e sostenitori;
- redditi derivanti dal patrimonio sociale;
- introiti derivanti da pubblicazioni, da prestazione di servizi a soci
o a terzi e da altre attività dell'associazione stessa;
- eventuali sovvenzioni, contributi, lasciti e donazioni, devoluti da
enti pubblici e privati o da persone fisiche.
Art. 16 - Avanzi di gestione
1. Durante la vita dell'associazione è vietato distribuire,
anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque
denominati, nonché fondi, riserve o capitali, a meno che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano
effettuate ad altra associazione con finalità analoghe o ai
fini
di pubblica utilità.
2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o
di
quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 17 - Modifica dello
statuto
1. Il presente statuto può essere modificato dall'assemblea
dei
soci, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di
almeno tre quinti dei soci stessi ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti, su proposta motivata e scritta dei due terzi
del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci.
Art. 18 - Scioglimento
dell'associazione
1. L'associazione si scioglie per deliberazione dell'assemblea, con il
voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Nella circostanza
l'assemblea dei soci deve deliberare anche intorno alla devoluzione dei
beni sociali.
2. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, vi
è l'obbligo di devolverne il patrimonio ad altra
associazione
con finalità analoghe o ai fini di pubblica
utilità,
secondo le modalità e salvo diversa destinazione imposte
dalla
legge.
Art. 19 - Legge applicabile
1. Per quanto non previsto dal presente statuto si deve fare
riferimento alle norme di legge vigenti in materia.
Art. 20 - Norme transitorie
1. Per il primo triennio le cariche si intendono decorrenti dal 1
gennaio 1998 ed avranno quindi durata fino al 31 dicembre 2000, a
prescindere dal giorno della nomina.