Statuto

Testo approvato dall'assemblea dei soci il 15.12.1998



Art. 1 – Preambolo


1. Il giorno 3 ottobre 1997 si è costituita nella città di Arezzo, dove ha sede legale in via Cavour 103, l'associazione denominata "Società Storica Aretina".


Art. 2 - Scopi sociali


1. L'associazione ha carattere culturale, non ha scopo di lucro e si propone di favorire l'approfondimento, lo studio e la diffusione delle conoscenze storiche relative al territorio aretino, in sé e nelle loro connessioni con la storia più ampia.
In particolare, la società storica:
a) promuove iniziative culturali (congressi, convegni, conferenze, dibattiti, corsi di formazione e di aggiornamento, scambi di comunicazioni, ecc.) atte al conseguimento delle sue finalità, con riferimento privilegiato per il mondo della scuola, collaborando - ove possibile - con le istituzioni e i sodalizi che perseguono finalità simili, oltre che con gli enti locali;
b) opera affinché siano realizzate, da parte degli organismi detentori di fonti storiche, le condizioni necessarie a garantire a tutti gli studiosi interessati l'effettivo e pieno esercizio del diritto di consultazione, con i soli limiti previsti dalla normativa vigente;
c) valorizza le fonti storiche esistenti (di qualsiasi natura siano), si adopera anche presso le competenti istituzioni affinché le fonti stesse non vadano perdute o si deteriorino, favorisce la compilazione di inventari, guide, bibliografie ed altri strumenti di corredo;
d) propizia, nell'ambito della più vasta libertà di ricerca e di interpretazione e con l'intento di valorizzare l'opera dei giovani, la pubblicazione di studi, di saggi e di ricerche, oltre che di fonti, riguardanti la storia aretina ed aventi valore scientifico;
e) pubblica un bollettino contenente informazioni sulle attività e sulle iniziative prese e su quelle di istituzioni affini, corredato di schede bibliografiche, recensioni e notizie attinenti alla storia aretina;
f) svolge ogni altra attività capace di favorire il progresso degli studi storici e della cultura ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall'associazione.


Art. 3 - Corpo sociale


1. Il corpo sociale si suddivide in:
- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci onorari;
- soci sostenitori.
Ciascun associato ha diritto a partecipare, effettivamente, alla vita dell'associazione. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e di eventuali regolamenti, secondo le deliberazioni degli organi preposti.

2. L'elenco dei soci è pubblico. I libri amministrativi e contabili dell'associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata richiesta per iscritto; eventuali copie del bilancio e dei documenti amministrativi sono fatte a spese del richiedente.

3. L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

4. I soci si impegnano a fornire le notizie richieste dagli organi sociali, fatte salve le imprescindibili esigenze di riservatezza, ed acconsentono a che tali notizie vengano utilizzate dall'associazione per il perseguimento dei fini istituzionali.

5. Sono fondatori i soci che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione e del fondo di dotazione originario.

6. Sono soci ordinari coloro che hanno raggiunto la maggiore età, che ne condividono le finalità e ne accettano lo statuto. Le ammissioni a socio avvengono su domanda scritta dell'interessato avallata da due soci; sull'accoglimento della domanda decide il consiglio direttivo, con successiva ratifica dell'assemblea nella sua prima adunanza.

7. Possono essere nominati soci onorari, per decisione dell'assemblea, su proposta motivata e scritta del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci, studiosi che si siano segnalati negli studi storici o persone che si siano rese benemerite verso l'associazione. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa.

8. E' facoltà dell'assemblea dei soci nominare, su proposta motivata e scritta del consiglio direttivo, un presidente onorario fra personalità particolarmente distintesi negli studi storici.

9. Sono soci sostenitori, se accettati dal consiglio direttivo:
a) gli enti e le istituzioni che versano un contributo annuo pari ad almeno venti volte la quota annuale e che partecipano alla vita sociale mediante un loro rappresentante specificamente designato;
b) le persone fisiche che versano un contributo annuo pari ad almeno dieci volte la quota annuale.

10. La quota associativa è fissata annualmente dall'assemblea dei soci al momento dell'approvazione del bilancio preventivo, su proposta del consiglio direttivo; il versamento della stessa deve avvenire entro il 31 marzo di ogni anno; per i nuovi soci tale termine è fissato al novantesimo giorno dalla loro ammissione. Gli studenti non occupati, i giovani in cerca di prima occupazione, i disoccupati e quanti si trovano in disagiate condizioni economiche hanno diritto ad una riduzione del 50 per cento, presentando apposita dichiarazione; a decidere sull'ammissibilità della contribuzione ridotta è competente il consiglio direttivo. La quota sociale non è trasmissibile (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte), non è rimborsabile, né soggetta a rivalutazione.

11. I soci morosi si intendono sospesi dall'associazione fino a quando non abbiano versato la quota ed è loro precluso l'esercizio di ogni diritto, potere o facoltà inerente alla qualifica di socio.

12. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e la modificazione dello statuto e di eventuali regolamenti, per la nomina degli organi dell'associazione e per qualsiasi altra decisione di pertinenza dell'assemblea. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, a prescindere dal valore della quota versata.

13. I soci cessano di far parte dell'associazione per:
- decesso;
- dimissioni volontarie, con effetto dalla presa d'atto del consiglio direttivo;
- morosità dovuta al mancato pagamento della quota associativa, non sanato entro il 31 marzo dell'anno successivo all'insorgenza della morosità;
- esclusione.

14. Si può dar corso all'esclusione di un socio ove questi, con la sua condotta, abbia posto in essere una grave violazione degli obblighi del presente statuto oppure si sia posto in contrasto con gli scopi e le finalità dell'associazione oppure abbia arrecato pregiudizio al patrimonio della stessa, tenuto conto dell'intenzionalità della condotta e/o della recidività in condotte già ammonite o diffidate. L'esclusione del socio è deliberata dall'assemblea, su proposta motivata del consiglio direttivo.


Art. 4 - Aree disciplinari e sezioni territoriali


1. L'associazione può articolarsi sia in aree disciplinari, per deliberazione del consiglio direttivo, sia in sezioni territoriali dipendenti, per decisione dell'assemblea. Il funzionamento tanto delle une quanto delle altre deve essere regolato all'atto della loro istituzione.


Art. 5 - Organi dell'associazione


1. Sono organi dell'associazione:
a) l'assemblea dei soci,
b) il consiglio direttivo,
c) il presidente del consiglio direttivo,
d) il vicepresidente del consiglio direttivo,
e) il segretario del consiglio direttivo,
f) il bibliotecario,
g) il tesoriere,
h) il collegio dei sindaci revisori,
i) il collegio dei probiviri.

2. Le votazioni per l'elezione alle cariche sociali, che hanno durata triennale, avvengono a scrutinio segreto; in caso di sostituzione per qualsiasi motivo, la carica ha durata sino alla fine del triennio in corso.

3. Tutte le cariche sociali (ivi comprese le funzioni dei membri del consiglio direttivo) sono completamente gratuite, incompatibili l'una con l'altra e rinnovabili. Potranno essere rimborsate soltanto le spese inerenti all'espletamento dell'incarico. Non è ammessa delega di funzioni, se non quella prevista al punto 8 dell'art. 6.

4. Gli organi sociali favoriscono la collaborazione fra i soci per il perseguimento delle finalità istituzionali.


Art. 6 - Assemblea dei soci


1. L'assemblea è costituita da tutti i soci (fondatori, ordinari, onorari e sostenitori) ed è l'organo sovrano dell'associazione, della quale fissa le direttive generali di attività e sviluppo. Hanno diritto di partecipare all'assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa.

2. Prima della fine di ogni triennio, l'assemblea istituisce un seggio elettorale, composto da sei soci (tre effettivi, di cui uno con funzione di presidente, e tre supplenti) ed incaricato di espletare gli adempimenti tecnici per tutte le votazioni per le cariche sociali del successivo triennio, garantendo la regolarità e la segretezza delle operazioni di voto. I componenti del seggio elettorale non possono svolgere la funzione di scrutatore nelle elezioni in cui sono candidati. Dopo l'espletamento delle procedure elettorali, l'assemblea ne ratifica i risultati e nomina gli eletti alle cariche.

3. L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno: entro il 31 dicembre per votare il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e l'allegata relazione del consiglio direttivo; entro il 30 giugno per votare il rendiconto finanziario dell'esercizio precedente e la relazione del collegio dei revisori dei conti, nonché per dare indicazioni sulle linee programmatiche della futura attività. L'assemblea discute e delibera relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato dallo statuto.

4. L'assemblea è convocata dal presidente mediante lettera circolare, spedita almeno quindici giorni prima della data stabilita per la riunione, con indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora. Oltre agli adempimenti d'obbligo, l'ordine del giorno comprende gli argomenti proposti dal presidente o dal consiglio o da un decimo dei soci.

5. In prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita se è presente o rappresentata la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, almeno mezz'ora dopo la prima, con qualsiasi numero di soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei soci votanti (presenti o rappresentati); il voto è espresso per alzata di mano, salvo diversa decisione.

6. All'inizio di ogni seduta l'assemblea nomina al suo interno un presidente ed un segretario verbalizzante. Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità dello statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti. Le deliberazioni relative ad elezioni dovranno essere verbalizzate indicando il numero dei votanti, il numero delle schede valide, nulle e bianche ed i voti ottenuti dai soci. I verbali dovranno essere a disposizione dei soci.

7. Se ne fa richiesta scritta almeno un decimo dei soci o la maggioranza del consiglio direttivo, il presidente è tenuto a convocare, entro trenta giorni dalla data della richiesta stessa, un'assemblea straordinaria per trattare l'ordine del giorno proposto dai firmatari del documento. Le assemblee straordinarie si svolgono con le stesse procedure di quelle ordinarie.

8. Ciascun socio può farsi rappresentare nell'assemblea da altro socio munito di regolare delega scritta, purché non consigliere o sindaco revisore. I soci partecipanti alle sedute non possono ricevere più di tre deleghe; nel caso di violazione di tale limitazione, saranno considerati nulli tutti i voti espressi per delega dal medesimo socio rappresentante.


Art. 7 - Consiglio direttivo


1. Il consiglio è composto da nove soci eletti dall'assemblea. A questo fine, per formare la lista dei candidati, il seggio elettorale raccoglie i nomi di coloro che accettano la candidatura, formandone un elenco in ordine alfabetico. Nella votazione per l'elezione del consiglio ciascun socio ha diritto di esprimere fino ad un massimo di cinque preferenze; ai soci deve comunque essere data la possibilità di esprimere il loro voto per corrispondenza. Sono dichiarati eletti, nell'ordine, i nove candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità, risulta eletto il socio con la maggiore anzianità associativa; in caso di ulteriore parità si procede mediante sorteggio.

2. Il consiglio ha il compito di predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea dei soci, di dare esecuzione ai deliberati dell'assemblea dei soci, si pronuncia su tutti gli affari dell'associazione che non sono di pertinenza dell'assemblea, definisce il programma di attività ed i bilanci preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea, coordina le iniziative dell'associazione e sovraintende alle sue attività, affianca il presidente nello svolgimento delle sue funzioni, nomina eventuali consulenti, comitati o commissioni con compiti specifici e temporanei. Può nominare un apposito comitato per la redazione del bollettino dell'associazione. Nei casi di violazione di lieve entità degli obblighi posti dal presente statuto (ivi compresi tutti i comportamenti del socio tali da non poterne determinare l'esclusione), il consiglio direttivo può direttamente adottare i provvedimenti disciplinari dell'ammonimento scritto e della diffida, anche congiuntamente. Il consiglio svolge infine tutte le attività ad esso demandate dallo statuto e quelle che non siano riservate in modo tassativo all'assemblea.

3. Per la migliore attuazione delle attività sociali e la specificazione delle norme statutarie il consiglio può predisporre un regolamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

4. All'inizio del suo mandato, il consiglio procede all'elezione del presidente, del bibliotecario e del tesoriere.

5. Il consiglio si riunisce almeno due volte all'anno per la predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo ed ogni volta che le esigenze dell'associazione lo richiedano, per decisione del presidente oppure su richiesta motivata della maggioranza dei suoi componenti oppure su richiesta motivata di almeno un quindicesimo dei soci. La convocazione del consiglio avviene mediante comunicazione del presidente almeno dieci giorni prima della riunione, contenente l'indicazione di data, ora, luogo e ordine del giorno della riunione. In casi eccezionali e di particolare urgenza, la convocazione può avvenire per via telefonica. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

6. Le deliberazioni, che sono immediatamente esecutive, sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

7. Il componente del consiglio che sia assente, senza un giustificato motivo, a tre consecutive sedute viene dichiarato decaduto e sostituito dal primo dei non eletti. Analogo criterio viene seguito in caso di dimissioni, di impedimento permanente o di decesso.


Art. 8 - Presidente


1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo, cura che ne vengano eseguite le decisioni, firma gli atti d'ufficio. D'intesa con il consiglio, il presidente predispone ed aggiorna il programma di attività, secondo le linee indicate dall'assemblea.

2. Si occupa dell'immagine esterna dell'associazione e cura l'informazione dell'opinione pubblica, anche tramite persona di sua fiducia.

3. Svolge inoltre tutte le altre attività ad esso demandate dallo statuto.


Art. 9 - Vicepresidente


1. Il presidente nomina fra i consiglieri un vicepresidente che lo coadiuva e lo sostituisce, anche nella rappresentanza legale dell'associazione, in caso di assenza o impedimento.

2. Previa autorizzazione del consiglio direttivo, il presidente può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, in via transitoria o permanente, al vicepresidente o ad un membro del consiglio direttivo.


Art. 10 - Segretario


1. Il presidente nomina fra i soci un segretario, che - se non facente parte del consiglio direttivo - partecipa alle sedute con voto meramente consultivo. Le funzioni di segreteria possono essere devolute dal presidente anche ad altri soci o essere espletate, con il beneplacito del consiglio, da uno dei consiglieri privi di cariche sociali.

2. Il segretario compila i verbali delle riunioni del consiglio, attende alla corrispondenza ed all'archivio, coadiuva il presidente nella gestione della vita associativa e nell'organizzazione delle iniziative culturali.


Art. 11 - Bibliotecario


1. Il bibliotecario svolge funzioni di consulenza, informazione e orientamento bibliografico.

2. Il bibliotecario inoltre, direttamente o per il tramite di soci coadiutori, provvede all'acquisizione di libri, riviste e giornali; è il depositario di tutto il materiale bibliografico di proprietà dell'associazione; cura la diffusione di quanto viene pubblicato dalla società storica.


Art. 12 - Tesoriere


1. Il tesoriere predispone i bilanci preventivo e consuntivo dell'associazione, che sono pubblici; provvede alla riscossione delle quote sociali e di ogni altro provento attivo dell'associazione, nonché ai pagamenti di concerto con il presidente; firma gli atti contabili dell'associazione che, se di ordinaria amministrazione, hanno efficacia anche senza la firma del presidente; è il depositario della cassa; tiene il registro delle entrate e delle uscite ed ogni altro registro contabile; si occupa dell'inventariazione dei beni facenti parte del patrimonio sociale, con il supporto, per il patrimonio librario, del bibliotecario.

2. Il tesoriere tiene inoltre aggiornato l'elenco dei soci.

3. Le spese vengono effettuate dal tesoriere, previa deliberazione del consiglio direttivo, e devono essere documentate da regolari quietanze. Gli impegni di spesa devono esser presi tenendo conto delle disponibilità sia di bilancio che di cassa. Il bilancio consuntivo non può comunque presentare alla chiusura un disavanzo.

4. L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.


Art. 13 - Collegio dei revisori dei conti


1. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dall'assemblea dei soci, secondo le modalità stabilite dal seggio elettorale; è composto da tre membri effettivi (uno con funzione di presidente) e due supplenti.

2. Il collegio verifica la regolarità dei bilanci e della contabilità dell'associazione, riferendone all'assemblea.


Art. 14 - Collegio dei probiviri


1. Il collegio dei probiviri è nominato dall'assemblea dei soci, secondo le modalità stabilite dal seggio elettorale. E' composto da tre membri effettivi (uno con funzione di presidente) e due supplenti.

2. Tutte le controversie relative al rapporto associativo insorte fra i soci o fra essi e l'associazione ed i suoi organi o fra gli organi stessi potranno essere deferite al collegio dei probiviri, per libera scelta degli interessati e previa loro richiesta scritta, contenente anche l'accettazione o conferma della nomina dei membri componenti il collegio dei probiviri. Il collegio giudicherà ex bono et aequo, in via irrituale e senza formalità di procedura.

3. Tutti i provvedimenti emessi dal collegio dei probiviri hanno efficacia esclusivamente endosocietaria, essendo garantita la possibilità di ricorrere sempre e comunque all'autorità giudiziaria ordinaria.

4. I soci esclusi potranno ricorrere per iscritto al collegio dei probiviri avverso la delibera di esclusione, entro trenta giorni dalla pronuncia della stessa. Anche in tal caso resta ferma per il socio escluso la possibilità di adire l'autorità giudiziaria ordinaria avverso il provvedimento di conferma dell'esclusione adottato dal collegio dei probiviri.

5. Il collegio può essere chiamato, dall'assemblea dei soci, dal consiglio direttivo o dal presidente, ad interpretare norme controverse del presente statuto.


Art. 15 - Patrimonio ed entrate dell'associazione


1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:
- beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, elargizioni, contributi, lasciti e donazioni da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, a meno che non vengano rifiutati dal consiglio;
- avanzi netti di gestione.

2. Il fondo di dotazione iniziale dell'associazione è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori.

3. Per l'adempimento dei suoi compiti l'associazione dispone delle seguenti entrate:
- versamenti effettuati dai fondatori al momento della costituzione;
- quote annuali pagate dai soci fondatori, ordinari e sostenitori;
- redditi derivanti dal patrimonio sociale;
- introiti derivanti da pubblicazioni, da prestazione di servizi a soci o a terzi e da altre attività dell'associazione stessa;
- eventuali sovvenzioni, contributi, lasciti e donazioni, devoluti da enti pubblici e privati o da persone fisiche.


Art. 16 - Avanzi di gestione


1. Durante la vita dell'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

2. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.


Art. 17 - Modifica dello statuto


1. Il presente statuto può essere modificato dall'assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno tre quinti dei soci stessi ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, su proposta motivata e scritta dei due terzi del consiglio direttivo o di almeno un decimo dei soci.


Art. 18 - Scioglimento dell'associazione


1. L'associazione si scioglie per deliberazione dell'assemblea, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. Nella circostanza l'assemblea dei soci deve deliberare anche intorno alla devoluzione dei beni sociali.

2. In caso di scioglimento dell'associazione, per qualunque causa, vi è l'obbligo di devolverne il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, secondo le modalità e salvo diversa destinazione imposte dalla legge.


Art. 19 - Legge applicabile


1. Per quanto non previsto dal presente statuto si deve fare riferimento alle norme di legge vigenti in materia.


Art. 20 - Norme transitorie


1. Per il primo triennio le cariche si intendono decorrenti dal 1 gennaio 1998 ed avranno quindi durata fino al 31 dicembre 2000, a prescindere dal giorno della nomina.